L'assemblea di condominio

L’assemblea condominiale è il luogo in cui si prendono le decisioni relative al condominio. All’assemblea partecipano i proprietari delle unità abitative che possono però delegare altri a partecipare (all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea).

Se la singola unità abitativa appartiene a più persone questi hanno tutti il diritto di partecipare all’assemblea, tuttavia avranno la possibilità di esprimere un voto per ogni punto trattato. Hanno diritto di partecipare anche gli usufruttuari e gli inquilini in determinate circostanze.
All’interno dell’assemblea si assumono le decisioni che riguardano i rapporti tra i condomini e l’utilizzo delle cose comuni.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei conti della gestione, quindi dei preventivi di spesa e del consuntivo dell’anno precedente. In questi casi si parla di assemblea ordinaria.
L’assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che è necessario decidere su questioni particolari.

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Durante le riunioni dell’assemblea si redige un verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

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