Bici in condominio. I diritti dei ciclisti

Dove e come possiamo posteggiare la bicicletta nel nostro condominio?


Finalmente si è arrivati ad un punto di svolta per porre fine a questo problema che, spesso e volentieri ha innescato innumerevoli controversie tra condòmini.
Il vecchio obbligo di deporre i mezzi solo nelle apposite rastrelliere, che la maggior parte delle volte erano insufficienti o mancavano del tutto, è ormai un lontano ricordo. Oggi, appoggiare semplicemente la bici al muro, non solo è consentito per abitudine e comodità, ma è addirittura garantito dalla legge.
È infatti un diritto dei ciclisti, aver la possibilità di poter parcheggiare il proprio mezzo all’interno del condominio, soprattutto qualora in strada non ci siano gli spazi appositi, o essi risultino insufficienti o insicuri.
Ogni regione, a tal proposito, ha realizzato un proprio regolamento. La Lombardia, ad esempio, impegna i comuni ad inserire nei regolamenti edilizi, norme per la realizzazione di appositi spazi comuni da destinare al deposito delle bici, sia all’interno degli edifici residenziali, sia di quelli destinati ad attività terziarie. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica, è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Sulla stessa scia quindi, il comune di Milano definisce i seguenti dettagli normativi:
“Nei cortili degli edifici esistenti, deve essere consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli stabili da esso accessibili. Nei cortili delle nuove costruzioni e degli interventi di sostituzione, devono essere individuati spazi idonei per il parcheggio delle biciclette nella misura maggiore tra almeno 1 posto bici ogni unità immobiliare e 2,5 posti bici ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento. Nel caso di edifici produttivi tale indice è pari a un posto bici ogni 300 mq di slp.”. E inoltre, secondo il regolamento edilizio milanese datato 26 Novembre 2014, per i condomini inadempienti che non garantiscono questo servizio, sono addirittura previste delle sanzioni.
In qualunque caso, se queste opere o non sono state realizzate, o risultano insufficienti all’effettiva utenza, è consentito e riconosciuto dalla legge posteggiare la proprio bicicletta in qualsiasi altro luogo; con unica esclusione laddove non vengano rispettate le norme di sicurezza o si vengano a creare barriere architettoniche per i pedoni o per i mezzi di soccorso. (Tratto da Il Sole24ore)

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