Come ripartire il consumo di acqua in condominio
Nel caso in cui manchino i cosiddetti contatori a discarica per la lettura dei consumi individuali, la ripartizione delle spese per il consumo d’acqua in condominio va fatta secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, cioè in proporzione al valore della proprietà di ciascuno. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 30 gennaio 2017.
Il caso è uno dei tanti che prende le mosse dall’impugnazione di una delibera assembleare, con la quale i condòmini avevano deciso di stabilire un nuovo criterio di ripartizione delle spese idriche, ritenendo opportuno procedere con una suddivisione in parti uguali.
Il decidente ha così scomposto la materia (ripartizione consumi idrici), mettendovi ordine e suggerendo alcune soluzioni operative.
Innanzitutto il magistrato istruttore ha rilevato che, in via generale e astratta, le spese individuali relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base al criterio riportato nel secondo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, a mente del quale «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Tale previsione è soddisfatta ogni qual volta vengano installati i contatori di sottrazione in ciascuna unità servita dal sistema di distribuzione dell’acqua interno all’edificio condominiale.
L’installazione in ogni singola unità immobiliare di un tale strumento consente, infatti, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito di costi individuali, salva l’applicazione del criterio di riparto per millesimi per le utenze che fanno capo a tutti i condòmini.
L’adozione di tale tecnica di rilevazione dei consumi individuali interni è vista, peraltro, con favore dallo stesso legislatore: laddove volta a razionalizzare l’uso della risorsa idrica in una prospettiva di tutela ambientale.
Ciò premesso, il giudicante ha rilevato come, nel caso trattato, non fossero però presenti i contatori a discarica, risultando così inapplicabile l’adozione del criterio di ripartizione delle spesa di cui sopra. Lo stesso si è così interrogato sulla legittimità della scelta assembleare di provvedere ad una ripartizione in parti uguali. La risposta fornita al quesito è stata resa in termini negativi nel senso che, secondo il Tribunale, occorre fare riferimento ad altri e diversi criteri e, in particolare, a quelli mutuabili dalle tabelle millesimali (ove preesistenti).
Invero, seppure i condomini possano stabilire diverse modalità di ripartizione della spesa del consumo idrico che meglio si adattano alle circostanze del caso, e rivedere le statuizioni precedentemente fissate nelle assemblee, tuttavia le spese di riparto dell’acqua nel condominio nel quale non siano installati in ogni abitazione singola i cosiddetti contatori di sottrazione – peraltro previsti come obbligatori – va effettuata secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, in base ai valori millesimali di proprietà.