Novità sulla cedolare secca

Con la sentenza n. 12395, depositata il 7 maggio (all.1), la Corte di Cassazione mette la parola fine a una diatriba in essere dal 2011 in merito all’applicazione della cedolare secca nell’ipotesi in cui il conduttore sia un imprenditore o professionista.
 
La normativa relativa alla cedolare secca sulle locazioni abitative, contenuta nel decreto legislativo n. 23/2011, stabilisce che solo ai locatori è impedito, per poter usufruire del regime sostitutivo, di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni.
 
L’Agenzia delle Entrate, invece, ha portato avanti per 13 anni, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto, la tesi secondo la quale il locatore non potrebbe usufruire di tale agevolazione fiscale anche qualora sia il conduttore ad agire nell’esercizio di impresa, di arti o professioni.
 
Con la sentenza di pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che si può applicare la cedolare secca al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato, in qualità di conduttore, da un soggetto imprenditore (nel caso di specie l’immobile veniva affittato come alloggio ai dipendenti dell’imprenditore), stabilendo l’infondatezza dell’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, in quanto non rispondente né al contenuto letterale della norma, che non pone limiti nei confronti del conduttore, né alla ratio della stessa, che vorrebbe agevolate fiscalmente tutte le locazioni ad uso abitativo da parte di soggetti Irpef oltre che facilitare e incentivare le locazioni ordinarie.
(Fonte Fiaip)

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