Come si calcola l'IMU?

Per il calcolo dell’IMU sono necessarie due informazioni: la categoria catastale e la rendita catastale non rivalutata. Si procede poi ad indicare la quota di possesso dell’immobile ed il numero dei proprietari.  Le aliquote per il calcolo sono determinate dai Comuni. Per il 2023 le scadenze saranno il 16 giugno e il 16 dicembre.


La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l’IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU anche i seguenti immobili:
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (dal 2016 anche per studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza);
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– all’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
– l’unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,

 Per usufruire delle agevolazioni IMU sulla prima casa non è più sufficiente che l’immobile sia dichiarato dimora abituale ma è necessaria la residenza anagrafica.
Ai fini del calcolo, le pertinenze della prima casa possono essere al massimo una sola per ciascuna delle categorie: C/2 C/6 e C/7.

Base Imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48 della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (65 dal 1° gennaio 2013);
  • e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’ articolo 3, comma 51 della L. 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,38 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

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