Scadenza cedolare secca

La scadenza della cedolare secca segue quella delle imposte sui redditi: salvo proroga, saldo ed acconto si pagano entro il 30 giugno e 30 novembre.

L’acconto della cedolare secca è dovuto se l’importo relativo all’anno precedente supera i 51,65 euro. Sulla base del totale da pagare cambiano le scadenze da tenere a mente:

  • il versamento va effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
    • la prima, pari al 40 per cento dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno;
    • la seconda, pari al restante 60 per cento, entro il 30 novembre.

Le due rate d’acconto sono pari al 50 per cento per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che li applichino o meno.

Non bisognerà pagare l’acconto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Cedolare secca: codice tributo F24 versamento saldo e acconto

Per il versamento della cedolare secca con modello F24 vanno utilizzati i codici tributo:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

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