Contratto di locazione ad uso transitorio

Il contratto di locazione ad uso transitorio non può essere inferiore a 1 mese e ha durata massima di 18 mesi e può essere stipulato per esigenze temporanee non turistiche di una o entrambe le parti. 

Il contratto di locazione transitorio è disciplinato dall’articolo 5 della Legge n. 431/1998, il quale a sua volta rinvia al D.M. 5 marzo 1999, al D.M. 30 dicembre 2002 e per ultimo a quello interministeriale del 2017.

Elemento importante obbligatorio del contratto è:

  • L’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso. In caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria;

A differenza delle altre tipologie contrattuali, non è necessario inviare una disdetta, in quanto il contratto si risolve automaticamente al termine del periodo prestabilito.

Il contratto transitorio può essere rinnovato una sola volta (mantenendo l’esigenza di transitorietà).
Il secondo rinnovo non può avvenire se non trasformando il contratto in uno di tipo convenzionale (4+4 o 3+2).

Questo contratto può essere soggetto a tassazione Irpef o cedolare secca (a condizione che le parti siano entrambe persone fisiche).

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