Il comodato d'uso gratuito

Il comodato d’uso gratuito è il contratto con cui una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) l’uso di una casa (un immobile) per un tempo determinato o per un uso specifico, con l’obbligo di restituire le chiavi al momento del termine del contratto.

Spesso viene stipulato fra genitori e figli anche per ottenere un consistente sconto fiscale sulla seconda casa.

Il contratto di comodato stipulato in forma scritta prevede l’obbligo di registrazione presso l’ufficio delle entrate entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula. L’imposta di registro da versare è pari a € 200,00 oltre marche da bollo (1 da € 16,00 ogni 4 facciate o 100 righe del contratto).

Attraverso il contratto di comodato, il comodatario ha sull’immobile un diritto personale di godimento, ma non ne diventa proprietario. Egli può godere dell’immobile e utilizzarlo gratuitamente fino a quando lo prevede il contratto ma non può concederlo a un terzo salvo consenso del comodante. Se il comodatario viola queste regole, il comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’immobile e ottenere il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell’articolo 1809 c.c. il contratto di comodato tipico prevede la restituzione entro un tempo determinato, tuttavia il comodante può chiederne l’immediata restituzione in caso di urgente e impreveduto bisogno.

Nel contratto di comodato può anche non essere determinata una durata precisa entro la quale l’oggetto debba essere restituito, questo caso è tipizzato nell’articolo 1810 del codice civile, rubricato “ comodato senza determinazione di durata”. L’articolo recita“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.

Questo particolare caso viene definito “comodato precario”, infatti, tale tipologia si caratterizza in quanto la scadenza della validità del vincolo dipende dalla volontà del comodante che può esercitarla “ad nutum” mediante la richiesta dalla restituzione del bene. Secondo la giurisprudenza tradizionale la richiesta di restituzione del bene dà luogo all’immediato scioglimento del vincolo e se il comodante trattiene presso di sé il bene ne diventa automaticamente detentore abusivo “sine titulo”.

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