Come ripartire le spese dell'ascensore?

Il condominio è l’edificio costituito di più unità immobiliari disposte ciascuna su un piano o porzione di piano, i cui proprietari hanno la comproprietà di parti e servizi comuni.

L’art. 1123 detta la disciplina generale: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Dunque, la regola fondamentale è l’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni in misura proporzionale al valore della proprietà.  In effetti, l’art. 68, comma 1, disp. att. c.c. richiede che il valore di ciascuna proprietà esclusiva sia espresso in millesimi che, normalmente, sono indicati in un’apposita tabella  annessa al regolamento condominiale.

Il regolamento deve contenere le norme circa l’uso delle cose comuni e i criteri di ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ripartizione delle spese relative all’ascensore.

In mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all’ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1), fatta salva l’ipotesi in cui i criteri di ripartizione siano determinati in modo diverso dal regolamento contrattuale o dal regolamento assembleare approvato con voto favorevole di tutti i condomini. Ne consegue che le spese relative all’ascensore, sia che si tratti di spese per la sua costruzione e/o per il suo mantenimento sia che riguardino il godimento del servizio (spese di manutenzione ordinaria per l’esercizio del servizio) non possono gravare anche su quei condomini ai quali non serve.

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