Importanti novità per chi compra una casa in costruzione

Per chi ha intenzione di acquistare un immobile di nuova costruzione, il cui permesso di costruire o la fine lavori con relativa richiesta di agibilità, non siano stati richiesti o presentati alla data del 16 marzo 2019, c’è un’importante novità.

Infatti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comporta alcune importanti innovazioni.

Il contratto preliminare  di un immobile in costruzione «deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». L’innovazione apportata dalla norma consiste nel fatto che la legge attualmente vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticata.

La legge non reca un’espressa sanzione per la violazione di questa prescrizione formale: si devono applicare, pertanto, le previsioni “generali”: vale a dire l’articolo 1418, comma 1 del Codice civile, per il quale è nullo il contratto contrario a norme imperative.

Nel prossimo futuro sarà da capire quali tariffe applicheranno i Notai in virtù delle nuove disposizioni normative

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